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ADEMPIMENTI F-GAS

Adempimenti F-GAS
(IN AGGIORNAMENTO)

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 ha notevolmente abbassati i limiti di controllo di emissione degli F-GAS: ciò significa che, oltre ai sistemi di climatizzazione e pompe di calore di una certa potenza, i controlli dovranno essere effettuati anche su climatizzatori multisplit a uso domestico. Assistenza Moretti che opera su tutta la provincia di Genova e nell’area del basso Piemonte in provincia di Alessandria, si occupa anche di fornire ai clienti un supporto importante per comprendere, prima di tutto, se l’impianto rientra o meno fra quelli soggetti a tali controlli e, una volta stabilito ciò, offre supporto in tutti i passaggi previsti dalla normativa per un corretto adempimento della stessa nei suoi molteplici aspetti.

Di seguito vi illustriamo brevemente la normativa con le tempistiche e gli obblighi previsti.
In base al Regolamento CE n. 517/2014 gli impianti di climatizzazione, refrigerazione e pompe di calore non vengono più classificati per il contenuto in kg di F-Gas, ma vengono identificati in base al loro effettivo potenziale potere di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential); l’unità di misura è diventata quindi la tonnellata equivalente di CO2, con le seguenti tempistiche di controllo per gli operatori certificati:

  • Tra le 5 e la 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno 1 volta ogni 12 mesi (ad esempio il gas refrigerante R410A ha un GWP di 2,088 e il nuovo limite è di 2,4 kg; il gas R407C ha un GWP di 1,774 e il nuovo limite è 2,8 kg; mentre il gas R32 ha un GWP di 675 e il nuovo limite è 7,4);
  • Tra le 50 e le 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno 1 volta ogni 6 mesi (ad esempio il gas refrigerante R410A ha un GWP di 2,088 e il nuovo limite è di 24 kg; il gas R407C ha un GWP di 1,774 e il nuovo limite è 28,2 kg; mentre il gas R32 ha un GWP di 675 e il nuovo limite è 74,1);
  • Sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni 3 mesi (ad esempio il gas refrigerante R410A ha un GWP di 2,088 e il nuovo limite è di 239,50 kg; il gas R407C ha un GWP di 1,774 e il nuovo limite è 281,9 kg; mentre il gas R32 ha un GWP di 675 e il nuovo limite è 740,7).

Nel caso in cui sia stato installato un sistema di rilevamento delle perdite, le tempistiche di tali controlli raddoppiano, ossia nel caso A) i controlli devono essere effettuati ogni 24 mesi, nel caso B) ogni 12 mesi e nel caso C) ogni 6 mesi.

Gli operatori certificati devono fornire, gestire e aggiornare il registro di apparecchiatura che deve essere sempre a corredo dell’impianto e contenere le seguenti informazioni:

  • la quantità e il tipo di gas fluorurato ad effetto serra;
  • le quantità di gas fluorurati ad effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione, l’assistenza o in caso di perdita;
  • se le quantità di gas fluorurati ad effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, includendo il nome, l’indirizzo e l’eventuale numero di certificato dell’impianto di riciclaggio o di rigenerazione:
  • le quantità di gas fluorurati ad effetto serra recuperati;
  • l’identità dell’impresa con relativo numero di certificato che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature;
  • le date e i risultati dei controlli effettuati;
  • qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati ad effetto serra.

Il Decreto Legislativo n. 26/2013 stabilisce che l’operatore che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti F-Gas e che non tiene il registro o riporta informazioni inesatte, incomplete o comunque non conformi, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 a 100.000,00 euro.

Inoltre, per gli impianti che rientrano nelle tre categorie sopra indicate, è obbligatorio per il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto eseguire entro il 31 Maggio di ogni anno una dichiarazione annuale sul portale dell’ISPRA (SINANET) relativa all’anno precedente contenente i seguenti dati:

  • dati identificativi: operatore, persona di riferimento, sede di installazione;
  • numero e tipologia di apparecchiature presenti;
  • informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento, motivo dell’intervento.

La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui l’impianto nel corso dell’anno di riferimento non abbia subito alcun rabbocco e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.

Nel caso in cui il proprietario ha delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema ad una società esterna (tramite contratto scritto), la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest’ultima.

E’ prevista la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 10.000,00 euro nei confronti dell’operatore che:

  • non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, tramite dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA), la dichiarazione contente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati ad effetto serra emessa in atmosfera nell’anno precedente;
  • trasmette al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta;
  • utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet.
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