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CERTIFICAZIONI
Tutte le figure professionali che compongono lo staff tecnico di Assistenza Moretti di Genova sono altamente qualificate, sia per poter garantire servizi di assistenza d’eccellenza che per la necessità di aumentare i requisiti di sicurezza.

Patentino frigorista

Il Patentino Frigorista è la Certificazione dei tecnici che operano nel mondo del freddo secondo il Regolamento Europeo 2015/2067, il DPR 146/18 e il Regolamento Europeo 517/2014. La certificazione sopra menzionata, permette agli operatori di utilizzare e comprare il gas refrigerante, esiste dal 2008 in quasi tutti gli Stati europei ma l’Italia si è adeguata solo dal 2012.

Il Patentino Frigorista è una certificazione ambientale ed esiste appunto per tutelare l’ambiente poiché fa sì che i tecnici abbiano oltre che i requisiti soprattutto le competenze per la manipolazione dei gas refrigeranti contribuendo alla riduzione delle emissioni dei gas HFC, che incidono pesantemente all’aumento dell’effetto serra, causa principale del riscaldamento globale.

Questa certificazione, garantisce sicuramente maggiore professionalità dei tecnici del settore, oltre ad essere un obbligo di legge, ed è anche importante per diversi altri motivi:

  • installazioni migliori
  • miglior soddisfazione dei clienti finali in quanto il prodotto dà risultati migliori
  • miglior rendimento perciò minor consumo energetico
  • migliori condizioni di lavoro limitando potenziali danni e incidenti
  • maggiori e migliori garanzie per il miglioramento della professionalità
  • possibilità di lavorare in tutto il continente europeo

Con questa certificazione l’operatore è considerato a tutti gli effetti un tecnico frigorista abilitato a maneggiare i gas fluorurati e può svolgere le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione smantellamento degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, nonché controllo perdite e recupero di gas. In caso contrario, ovvero qualora un operatore non fosse in possesso del patentino in corso di validità, NON POTRA’ OPERARE POICHE’ POTENZIALMENTE POTREBBE CREARE UN DANNO AMBIENTALE COMMETTENDO UN REATO PENALE.

Certificazione aziendale Rina

Il Regolamento UE 2015/2067 prevede la certificazione delle persone e dell’azienda che opera su taluni gas fluorurati. Senza un certificato attivo, l’azienda non può operare sui gas fluorurati.
L’impresa che effettua attività di installazione, manutenzione o riparazione, ricerca perdite, recupero gas, con riferimento ad apparecchiature fisse di refrigerazione, climatizzazione d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto ha l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese e deve ottenere il Certificato da un Organismo di Certificazione sulla base del possesso dei requisiti richiesti. La certificazione può essere effettuata solo da un Organismo di Certificazione che iscrive l’azienda come figura certificata sul Registro Telematico Nazionale. L’abilitazione si mantiene attiva in seguito al superamento delle verifiche di sorveglianza annuali, sia documentali che in campo.

Per ottenere tale certificazione l’impresa deve dimostrare:

  • Di impiegare personale certificato ovvero in possesso del Patentino Frigorista (Regolamento Europeo 2015/2067 e il DPR 146/18);
  • Che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti certificati annualmente necessari per svolgerle.

Assistenza Moretti è iscritta al Registro delle Imprese abilitate alla manipolazione dei gas fluorurati, inoltre, è certificata da Rina Service Spa ai sensi del Regolamento Europeo 2015/2067.

 

Corso di aggiornamento “FER” (Fonti Energia Rinnovabile)

Con l’approvazione della delibera Regionale N. 1111/2016, la quale ha definito i passaggi formativi obbligatori per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER”, si è stabilito che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, come la nostra, debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su impianti a biomasse (es. legna e pellets), pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici.

Certificazione volontaria del proprio personale tecnico

Assistenza Moretti è tra le prime aziende in Italia che, dopo aver superato un esame teorico-pratico con l’ente certificatore Rina Services S.p.A. e Kiwa, ha iniziato ad effettuare la certificazione volontaria del proprio personale tecnico destinata agli operatori post contatore gas combustibile da reti di distribuzione della II e III famiglia in base alla UNI 11554:2014, regolarizzando la figura dei nostri tecnici come operatori certificati di primo livello (ovvero per impianti con potenza fino a 999 kW alimentati con pressione massima di 0,5 bar) per i profili: “A” Responsabile Tecnico, “B” Installatore e “C” Manutentore.

Certificazione Regione Piemonte

Dal 15 ottobre 2009 è obbligatorio su tutto il territorio della Regione Piemonte il sistema di certificazione degli impianti termici denominato “bollino verde”, ossia il controllo di efficienza energetica: questa certificazione periodica obbligatoria consiste nel trasmettere alla Regione Piemonte, tramite una specifica piattaforma informatica appartenente al Catasto degli Impianti Termici (CIT), il rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato dal tecnico ad intervento effettuato. Inoltre, la Regione Piemonte, con D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 23-2724, ha emanato le disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici affidando tali compiti all’ Arpa.

Per via delle tante richieste di intervento provenienti da nostri clienti con seconde case nella zona Sud della Provincia di Alessandria (basso Piemonte), abbiamo ritenuto importante, per soddisfare le esigenze di tutta la nostra clientela, entrare a far parte dell’elenco regionale delle imprese abilitate al rilascio del “bollino verde” della Regione Piemonte, a cui siamo iscritti dal 18 Novembre 2009.

Abilitazioni per Servizi di Sanificazione degli Impianti e Ambientale

Assistenza Moretti ha i requisiti tecnico professionali che permettono di poter effettuare servizi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione ambientale per abitazioni private, aree condominiali e ambienti di lavoro in base al D.M. 274/1997.

L’azienda è regolarmente abilitata ad operare in questo settore dalla Camera di Commercio di Genova e utilizza strumentazione professionale con prodotti certificati.

Abilitazioni professionali

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, il D.M. 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Per “punto di consegna della fornitura” si intende il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso e l’acqua. Per “reti di distribuzione” si intende l’insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es. condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, ecc.) finalizzate a fornire (di energia elettrica, acqua, gas, ecc.) alle singole utenze private ed ai servizi pubblici.

Le disposizioni dettate dal D.M. 37/08 sono estese non solo agli impianti a servizio degli edifici, ma anche agli impianti posti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie svolte negli edifici stessi.

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI

LETTERA A
Impianti elettrici, impianti di protezione contro scariche atmosferiche, impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche.

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina (compresi quelli posti all’esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere;

Impianti di autoproduzione di energia elettrica fino a 20 kW nominali (ad esempio gruppi elettrogeni, impianti fotovoltaici, impianti eolici, biogas, ecc.). Perché questi impianti rientrino nel campo di applicazione del D.M. 37/08 devono essere soddisfatte, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

• L’impianto deve avere una potenza nominale inferiore o uguale a 20 kW;
• Almeno una parte dell’energia prodotta deve essere utilizzata ad uso e consumo dell’autoproduttore;
• L’impianto deve essere posto al servizio dell’edificio (vale a dire sull’edificio medesimo o su una superficie di pertinenza);

Il D.M. 37/08 non trova applicazione se tutta l’energia prodotta viene immessa nella rete di distribuzione.
Anche gli impianti all’esterno degli edifici e quelli luminosi pubblicitari (incluse le insegne) rientrano nel campo di applicazione del DM qualora collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni.

• Impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere automatiche;
• Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
• Sistemi di protezione contro le sovratensioni;
• Componenti impiantistiche di cui alla lettera B) se alimentate con tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.

LETTERA B
• Impianti radiotelevisivi ed elettronici.
• Impianti radiotelevisivi, le antenne (incluse quelle paraboliche) e gli impianti elettronici;
• Impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa;
• Connessioni fisiche interne agli edifici dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. gli impianti telefonici interni collegati a reti pubblica.

LETTERA C
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Gli impianti di riscaldamento, ossia il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e composti abitualmente da:

• Un generatore di calore, inclusi stufe, termo camini e caminetti;
• Un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati;
• Un sistema di aerazione e ventilazione;
• Uno o più sistemi per la distribuzione del calore.

Rientrano, altresì, nell’ambito della lettera C), gli impianti di riscaldamento e l’installazione di pannelli solari termici [da associare alla lettera D) per il relativo impianto idraulico di distribuzione].

Le operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto termico di cui all’art. 11 del DPR 412/93 possono essere affidate solo ai soggetti abilitati per la lettera C) e, nel caso di impianti termici a gas, il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui alla lettera E).

Impianti di climatizzazione e condizionamento

Per la distinzione di tali impianti è necessario ricorrere alle definizioni UNI 10339 secondo cui:
• Per condizionamento si intende il trattamento dell’aria volto a conseguire negli ambienti abitati la qualità, il movimento e la purezza dell’aria e le caratteristiche termo-igrometriche richieste per il benessere delle persone;
• Per climatizzazione si intende la realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti abitati delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità, purezza e movimento dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.

Sono sottratti alla disciplina del D.M. 37/08 gli apparecchi “plug and play”, ossia quelle apparecchiature che possono essere connesse e sconnesse dall’utilizzatore sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal costruttore; in questo caso, le operazioni di collegamento non possono essere definite, in senso tecnico, un’installazione di impianto.

Impianti di refrigerazione

Vi rientra la cosiddetta “impiantistica a freddo”, volta ad abbassare la temperatura di un ambiente confinato, con parametri diversi da quelli tipici della climatizzazione o di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro rispetto a quella esterna.

LETTERA D
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie.

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l’allacciamento all’acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento. La norma include oltre agli impianti idrici adibiti al consumo umano anche quelli di distribuzione nell’ambito di processi produttivi. Rientrano in quest’ambito anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi.

LETTERA E
Impianti per la distribuzione di gas.

Tali impianti riguardano la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo. In tale ambito sono compresi:

• L’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori;
• L’installazione ed i collegamenti degli apparecchi utilizzatori (ad esempio il generatore di calore-caldaia);
• Le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto;
• Le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.
• La manutenzione dei serbatoi GPL (visite annuali), se non eseguita dalle imprese distributrici, può essere svolta soltanto da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/08.

LETTERA G
Impianti antincendio.

Tali impianti comprendono:

• Gli impianti di alimentazione di idranti;
• Gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;
• Gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

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ASSISTENZA MORETTI s.r.l.

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Domenica Chiuso

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Martedì 09:00-13:00/14:00-17:00
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Venerdì 09:00-13:00/14:00-17:00
Sabato e Domenica Chiuso

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Sabato 8:30 - 17:00
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*solo durante il periodo invernale e per i soli clienti che hanno acquistato il Voucher "Servizio Tecnico Domenicale"

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