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NORMATIVE GAS REFRIGERANTI

Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale, regolamentazione legata ai gas che danneggiano lo strato di ozono

Un tempo i CloroFluoroCarburi (CFC) erano considerati sostanze ideali per impieghi industriali perché economici, stabili ed inerti e quindi non tossici, ma proprio questa loro mancanza di reattività li rende pericolosi per l’ozono stratosferico: questi composti di sintesi sono stati tra i principali agenti che hanno causato il buco dell’ozono.

Protocollo di Montreal

E’ un trattato internazionale firmato il 16 Settembre 1987 a Montreal in Canada ed entrato in vigore il 1 Gennaio 1989; ad oggi 196 nazioni hanno ratificato il Protocollo. La Conferenza delle Parti si riunisce ogni anno in uno dei paesi aderenti per valutare la validità e l’efficacia delle misure di controllo imposte dal Protocollo, aggiornare le norme di applicazione e quindi, dove necessario, apportare modifiche al Trattato attraverso decisioni, aggiustamenti ed emendamenti. Il Protocollo di Montreal ha stabilito gli obiettivi e le misure per la riduzione delle produzioni e degli usi delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico. Esso stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose (nel nostro caso parliamo di Clorofluorocarburi e Idroclorofluorocarburi), e disciplina gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l’attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l’assistenza tecnica. L’Unione Europea ha reso operativo il protocollo di Montreal nel 1994 con il regolamento CE 3093/94, successivamente abrogato dal CE 2037/2000 ad oggi anch’esso abrogato dal CE 1005/2009.

DPR 147/2006 (libretto di impianto) – Regolamento Europeo 2037/2000 (ABROGATO)

Il DPR 147/2006 (libretto di impianto) rimane valido (non è stato abrogato) solo limitatamente alle parti non in palese contrasto con il regolamento CE 1005/2009, subentrato al regolamento europeo 2037/2000, ormai abrogato, riferimento per tutti i gas refrigeranti CFC e HCFC. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 15 febbraio 2006 stabilisce le modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione, climatizzazione dell’aria e pompe di calore. I refrigeranti interessati da tale norma sono tutti i CloroFluoroCarburi (CFC) e gli IdroCloroFluoroCarburi (HCFC): quindi tutti gli impianti frigoriferi funzionanti con i “vecchi” refrigeranti R12, R502 e l’R22 sono soggetti alle disposizioni contenute nel DPR. La finalità di tale DPR è quella di prevenire e ridurre le emissioni di gas refrigerante in atmosfera, favorendone, invece, il recupero.

 

Esso ha recepito le disposizioni del Regolamento Europeo 2037 del 29 giugno 2000 che accoglie i propositi fissati dal Protocollo di Montreal in merito alla riduzione delle emissioni di gas che provocano danni allo strato di ozono in atmosfera. Tale regolamento vale per tutti i paesi della Comunità Europea e fissa tappe progressive per l’eliminazione completa di taluni refrigeranti dagli impianti. Dal primo Gennaio 2010 è vietato impiegare questi refrigeranti vergini nella manutenzione ed assistenza delle apparecchiature esistenti che li contengono.

 

La prossima scadenza stabilita dal Regolamento è il primo Gennaio 2015, a decorrere dalla quale sarà vietato l’uso di taluni refrigeranti. In ambito nazionale, il DPR 147 istituisce il libretto d’impianto come strumento di registrazione di tutte le operazioni di controllo e le situazioni problematiche riguardanti il gas contenuto nel circuito frigorifero: ciò significa che qualsiasi impianto caricato con R12, R502 e R22 deve essere corredato dal proprio libretto d’impianto, ove vengono riportate le sue caratteristiche principali insieme a tutte le operazioni di controllo che esso ha subito nel corso della sua vita. Tale libretto deve essere compilato dal tecnico frigorista in occasione della sua verifica periodica e deve essere conservato dal gestore dell’impianto, ossia colui che detiene o gestisce l’apparecchio. Sul libretto vanno anche annotate le verifiche eseguite per il controllo delle fughe di refrigerante, verifiche che vanno eseguite obbligatoriamente ogni anno per gli impianti con carica compresa tra i 3 e i 100 kg e ogni sei mesi per gli impianti con carica superiore ai 100 kg (questa disposizione è stata superata dal CE 1005/2009).

Regolamento CE 1005/2009

Questo regolamento conferma le disposizioni del precedente (CE 2037/2000) riguardo la completa eliminazione dei refrigeranti HCFC, sia per quanto riguarda la commercializzazione, che l’utilizzazione nelle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione. Esso stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. Ecco, in sintesi, le principali disposizioni in esso contenute:

  • Dal 01 gennaio 2010 sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di CFC, HCFC vergini. Specifica deroga consente fino al 31 dicembre 2014 di immettere sul mercato HCFC rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione, climatizzazione d’aria e pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.
  • Fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione, climatizzazione d’aria e pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.
  • Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione d’aria o pompe di calore, contenenti sostanze controllate, provvedono che le apparecchiature o i sistemi fissi:
  • Con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno una volta ogni dodici mesi ad una verifica di una presenza di fughe;
  • Con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno una volta ogni sei mesi ad una verifica di una presenza di fughe;
  • Con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno una volta ogni tre mesi ad una verifica di una presenza di fughe;
  • La fuga individuata sia riparata il prima possibile e, in ogni caso, entro quattordici giorni.

N.B. Le apparecchiature o i sistemi devono essere controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

  • Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione, climatizzazione d’aria e pompe di calore contenenti un fluido riciclato in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.

• Le imprese che utilizzano HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli HC rigenerati e della provenienza degli HCFC riciclati

l Protocollo di Kyoto

Nel Giugno 1992 si svolge il vertice Mondiale sotto l’egida dell’ONU: è’ il punto di partenza di una presa di conoscenza su scala mondiale dei problemi ambientali. L’ 11 Dicembre 1997 i paesi firmatari alla convenzione stipulata nel 1992 stabiliscono a Kyoto gli obiettivi per la riduzione dei gas ad effetto serra. Di fronte al riscaldamento globale ed alla riduzione dello strato di ozono, l’accordo deve permettere a termine di diminuire del 5,2% la produzione della CO2 e di altri gas nei paesi industrializzati in rapporto all’anno 1990; pertanto, per entrare in vigore, deve essere ratificato da un insieme di paesi che rappresentino almeno il 55% delle emissioni. Il 16 Febbraio 2005 entra in vigore il protocollo di Kyoto, dopo la ratifica da parte della Russia il 18 Novembre 2005 che contribuisce al raggiungimento della soglia del 55%.

Regolamentazione per la riduzione dei gas ad effetto serra

Gli IdroFluoroCarburi (HFC), cioè l’R134a, l’R404A, l’R507, l’R407C e l’R410A, non provocano alcun danno allo strato dell’ozono atmosferico, pertanto non sono soggetti alle disposizioni della CE 1005/2009, né al DPR 147/2006. Essi, invece, risultano contribuire all’effetto serra, una volta liberati in atmosfera, per cui sono soggetti a tutta la regolamentazione nata per ottemperare alle disposizioni di Kyoto e per ottenere, quindi, la riduzione dei gas ad effetto serra.

Regolamento CE 842/2006 (F-GAS ABROGATA IL 31/12/2015)

Obiettivo del presente regolamento è contenere, prevenire e ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. In particolare, il presente regolamento riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento.

Contenimento

  1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, climatizzazione d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti, nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra, devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:
  2. prevenire perdite di tali gas;
  3. riparare non appena possibile le perdite rilevate.
  1. Gli operatori di tali applicazioni fisse devono provvedere affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato, con la frequenza indicata di seguito:
  2. le applicazioni contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono essere controllate per individuare perdite almeno una volta all’anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
  3. le applicazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono essere controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
  • le applicazioni contenenti 300 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono essere controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi;
  1. ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli può essere dimezzata.

N.B. le applicazioni devono essere controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

  1. Gli operatori delle suddette applicazioni contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono tenere un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo; inoltre devono mantenere un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società 0 del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati.

Formazione e certificazione
Sono stati stabiliti, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e dei settori interessati, i requisiti minime e le condizioni per il reciproco riconoscimento dei programmi di formazione e certificazione sia per le società, sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi. Si assicura che le società coinvolte nell’esecuzione delle attività di contenimento e di recupero prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati richiesti.

Etichettatura
I prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra vengono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un’etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall’industria. Tale etichetta deve chiaramente indicare che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e le relative quantità, e questo deve figurare in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull’apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati devono essere etichettati come tali.

Sanzioni
Sono previste norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni emanate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

DPR 27/01/2012 n.43 (recepimento italiano del regolamento CE 842/2006 – “Patentino frigorista”)

Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento CE 842/2006, e, nello specifico, disciplina in merito a:

  • individuazione delle autorità competenti;
  • procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese;
  • procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone;
  • rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese;
  • acquisizione dei dati sulle emissioni;
  • registri;
  • etichettatura delle apparecchiature.

Importante novità è l’istituzione del Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate:

il regolamento europeo stabilisce infatti che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e attestazione per il personale e le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da impianti fissi di refrigerazione, climatizzazione, pompe di calore e impianti antincendio.

Il Registro nazionale è istituito presso il Ministero dell’ambiente ed è gestito, per via telematica, dalle Camere di Commercio (CCIAA) dei capoluoghi di regioni e province autonome. L’avvenuta istituzione del Registro e le modalità per registrarsi saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entro 60 giorni dall’istituzione del Registro gli Organismi indicati dal decreto, le persone e le imprese devono iscriversi e versare i relativi diritti di segreteria. Devono iscriversi le persone, i singoli tecnici e le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, climatizzazione d’aria, pompe di calore, nonché di impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra come il controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali.

Regolamento CE 303/2008 (certificazione personale ed imprese)

Stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale e delle imprese in conformità al regolamento CE 842/2006. E’ applicato a tutto il personale che svolge le attività di controllo delle perdite, attività di recupero, installazione, manutenzione o riparazione; mentre nei confronti dell’impresa, si applica solamente nei casi in cui essa effettui installazione, manutenzione o riparazione. La certificazione del personale viene suddivisa in quattro categorie:

  • categoria 1 può svolgere tutte le attività (il nostro personale appartiene a questa categoria);
  • categoria 2 può svolgere le attività della categoria 1, purché il contenuto del gas all’interno del sistema sia inferiore ai 3 kg o, nel caso di un sistema ermetico, sotto i 6 kg e non può intervenire sul circuito frigorifero;
  • categoria 3 può svolgere solo attività di recupero su sistemi contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, sotto i 6 kg di gas;
  • categoria 4 può svolgere solo attività di controllo di perdite di gas.

L’acquisizione del certificato personale, la cui validità è di 10 anni, avviene tramite un organo di certificazione e prevede il superamento di un esame teorico e pratico. La certificazione dell’impresa, la cui validità è di 5 anni, consiste nell’impiego di personale certificato e nell’avere la disponibilità di tutti gli strumenti, tarati e certificati, necessari a svolgere la propria attività.

Regolamento CE 1516/2007 (metodi di controllo)

Stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, climatizzazione d’aria e pompe di calore contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra. Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 Kg di gas fluorurati ad effetto serra.

Il regolamento prescrive l’adozione di un registro per l’apparecchiatura o libretto d’impianto, nel quale vanno indicati:

  • i dati del manutentore e dell’impianto;
  • la carica di gas fluorurati ad effetto serra;
  • le perdite rilevate, le relative cause e riparazioni.

Il regolamento prevede anche i controlli sistematici da effettuarsi sulle apparecchiature e le metodologie di misurazione per il controllo delle perdite delle apparecchiature.

Regolamento CE 517/2014 (F-Gas II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento CE 842/2006

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento n. 517/2014, cosiddetto “Nuova F-Gas” che è entrato in vigore il 9 Giugno 2014 con prevista applicazione dal 1° Gennaio 2015, ridefinisce il quadro normativo sui gas fluorurati ad effetto serra ( F-Gas = Gas Fluorurati = HFC = idrofluorocarburi ).

E’ stato quindi abrogato dal 1° gennaio 2015 il vecchio Regolamento CE 842/2006, mentre i Regolamenti CE n. 303/2008 sulla certificazione personale ed azienda e il n. 1516/2007 relativo ai metodi di controllo sono rimasti in vigore continuando ad essere applicati.

Il Regolamento n. 517/2014 ha come obiettivo di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, stabilendo disposizioni sull’uso e la distribuzione dei gas, inoltre impone condizioni per la loro immissione in commercio.

Questo nuovo Regolamento si allinea al precedente, riportando alcune novità.
All’art. 4 sono aumentati gli apparecchi soggetti a controlli sulle perdite che, oltre agli impianti di climatizzazione, refrigerazione e pompe di calore, comprendono anche le celle frigorifero di autocarri, rimorchi frigorifero, commutatori elettrici e cicli rankine a fluido organico; inoltre, alle attività di installazione, manutenzione, controlli e recupero che devono essere svolte da operatori certificati, è stata aggiunta anche l’attività di smaltimento.

Sempre in questo articolo si trova un radicale cambiamento di classificazione in quanto gli impianti non vengono più classificati per il contenuto in kg di F-Gas, ma vengono identificati in base al loro effettivo potenziale potere di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential), l’unità di misura diventa la tonnellata equivalente di CO2, con le seguenti tempistiche di controllo:

  • tra le 5 e la 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno 1 volta ogni 12 mesi (ad esempio il gas refrigerante R410A ha un GWP di 2,088 e il nuovo limite è di 2,4 kg; il gas R407C ha un GWP di 1,774 e il nuovo limite è 2,8 kg; mentre il gas R32 ha un GWP di 675 e il nuovo limite è 7,4);
  • tra le 50 e le 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno 1 volta ogni 6 mesi (ad esempio il gas refrigerante R410A ha un GWP di 2,088 e il nuovo limite è di 24 kg; il gas R407C ha un GWP di 1,774 e il nuovo limite è 28,2 kg; mentre il gas R32 ha un GWP di 675 e il nuovo limite è 74,1);
  • sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni 3 mesi (ad esempio il gas refrigerante R410A ha un GWP di 2,088 e il nuovo limite è di 239,50 kg; il gas R407C ha un GWP di 1,774 e il nuovo limite è 281,9 kg; mentre il gas R32 ha un GWP di 675 e il nuovo limite è 740,7).

 

Nel caso in cui sia stato installato un sistema di rilevamento delle perdite, le tempistiche di tali controlli raddoppiano, ossia nel caso a) i controlli devono essere effettuati ogni 24 mesi, nel caso b) ogni 12 mesi e nel caso c) ogni 6 mesi. All’art. 6 viene prevista l’istituzione di due nuovi registri, oltre a quello relativo all’apparecchiatura già menzionato nel vecchio Regolamento n. 842/2006 che deve essere custodito dove è situato l’impianto, i quali prevedono requisiti e obblighi in base ai soggetti a cui si riferiscono.

Relativamente alla figura degli operatori certificati, i due registri (ossia il vecchio registro di apparecchiatura e quello nuovo previsto dal Regolamento n. 517/2014) devono contenere nel complesso le seguenti informazioni:

  • la quantità e il tipo di gas fluorurato ad effetto serra;
  • le quantità di gas fluorurati ad effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione, l’assistenza o in caso di perdita;
  • se le quantità di gas fluorurati ad effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, includendo il nome, l’indirizzo e l’eventuale numero di certificato dell’impianto di riciclaggio o di rigenerazione:
  • le quantità di gas fluorurati ad effetto serra recuperati;
  • l’identità dell’impresa con relativo numero di certificato che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione, alla riparazione o alla smantellamento delle apparecchiature;
  • le date e i risultati dei controlli effettuati;
  • qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati ad effetto serra.

Per quanto riguarda, invece, la figura delle imprese fornitrici dei gas fluorurati, il registro inerente alle loro attività deve contenere informazioni relative agli acquirenti dei suddetti gas, la quantità e il numero del certificato di ogni acquirente. Con riferimento alle imprese venditrici di apparecchiature non ermeticamente sigillate (es. condizionatori) caricate con gas fluorurati ad effetto serra, queste ultima hanno l’obbligo di vendere unicamente qualora l’acquirente dimostri che l’installazione verrà effettuata da un’impresa certificata.

Un’ultima importante novità riguarda l’istituzione da parte della Commissione europea di un registro elettronico di quote, nel quale quest’ultima assegna a ciascun produttore e importatore una quota per l’immissione in commercio di gas fluorurati.

Leggi e Regolamenti

  • CE 842/2006 del 17 Maggio 2006
  • CE 303/2008 del 02 Aprile 2008
  • DPR 43/2012 del 27 Gennaio 2012
  • CE 1516/2007 del 19 Dicembre 2007
  • Regolamento CE 517/2014 (F-Gas II) del 16 Aprile 2014
  • Deliberazione Giunta Regionale n. 1673 del 22 Dicembre 2014
uni Regolamento303-2008-Gas-Fluorurati-Effetto-Serra_bw
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