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NORMATIVE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

DPR 59/2009

Decreto del Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009, n.59 – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068).

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, è prescritto:

  1. in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
  1. trattamento chimico di climatizzazione per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
  2. un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW.
  1. nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

 

Premessa

Inizialmente a Kyoto, in Giappone, nel dicembre 1997, è stato adottato il Protocollo di Kyoto entrato in vigore nel febbraio 2005. È un accordo che fissa traguardi vincolanti per 37 paesi industrializzati, tra cui la Comunità Europea, per ridurre entro il 2012 le emissioni di base di sei gas a effetto serra al 5% al di sotto dei livelli del 1990. In base ai termini del Protocollo le emissioni di ciascun paese devono anche essere monitorate. L’analisi ha dimostrato che, nei paesi industrializzati, le abitazioni domestiche sono responsabili per il 28% dell’utilizzo complessivo di energia e delle emissioni di CO2. In risposta al Protocollo di Kyoto, il governo britannico ha attuato una serie di iniziative per ridurre questa cifra.

Introdotta nel 2006, la Part L delle Building Regulations (norme edilizie britanniche) mira ad ottenere un miglioramento del 20% nell’efficienza energetica dei nuovi fabbricati, delineando al tempo stesso requisiti più stringenti per il rinnovo e l’ampliamento di quelli già esistenti. Nell’ampia gamma di misure per l’efficienza energetica era compreso l’aumento dell’efficienza minima SEDBUK nel valore calorifico lordo all’86% per le caldaie a gas.

I continui miglioramenti nella tecnologia delle caldaie (mediante scambiatori di calore più piccoli) stanno realizzando un maggiore efficienza e contemporaneamente riducendo al minimo le emissioni. Tuttavia, la riduzione nella grandezza degli scambiatori di calore significa che queste caldaie sono anche più vulnerabili agli effetti negativi del calcare e della corrosione, che incidono negativamente sui livelli di prestazione.

Gli impianti di riscaldamento devono essere puliti a fondo e sciacquati prima dell’installazione di una nuova caldaia. Esiste una differenza fra pulizia e risciacquo. La pulizia comporta l’uso di un prodotto chimico. Il risciacquo utilizza la forza dell’acqua delle condutture di rete per rimuovere eventuali residui o detriti che circolano ancora nell’impianto dopo che si è usato un detergente. Durante il riempimento finale di un impianto di riscaldamento, vi si dovrebbe aggiungere un inibitore chimico di trattamento dell’acqua per proteggerlo dalla corrosione, dalle incrostazioni e dai fanghi.

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