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CERTIFICAZIONE IMPIANTI

Certificazione impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (caldaie, climatizzatori, pompe di calore ed impianti a biomassa) e, in alcuni casi, gli impianti per la sola produzione di acqua calda sanitaria (scaldabagni), oltre al controllo di sicurezza annuale, devono anche essere sottoposti periodicamente ad un controllo di efficienza energetica in base a quanto richiesto dal DPR 74/2013, controllo che consente di poter certificare gli impianti.

Il DPR 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Richiedi maggiori informazioni ad Assistenza Moretti che opera su Genova e provincia, nell’area del basso Piemonte in provincia di Alessandria e Savona e provincia.

Impianti di riscaldamento (caldaie, scaldabagni, radiatori a gas)

La normativa di riferimento per effettuare tutte le operazioni richieste dal DPR 74/2013 sono definite all’interno della UNI 10738:2012 la quale impone i controlli necessari per avere un esito positivo del controllo di efficienza energetica:

  • Controllo documentale;
  • Valutazione impianto interno linea gas (dimensionamento, idoneità, funzionalità e tenuta);
  • Verifica ventilazione e/o aereazione;
  • Verifica visiva condotto fumi;
  • Verifica scarico condensa;
  • Messa in servizio;
  • Funzionalità apparecchio;
  • Verifica sistema fumario (analisi di combustione);
  • Effettuare l’analisi di combustione tenendo conto della lettura dei m³/h tramite il contatore del gas, in modo da accertarsi che l’effettiva potenza del prodotto sia analoga a quanto riportata nei dati di fabbrica.

Disbrigo pratiche:

  • Fornitura e compilazione schede anagrafiche 4.1 delle apparecchiature ad integrazione del libretto di impianto
  • Rilascio allegato II (rapporto di controllo)
  • Inserimento dati nel catasto elettronico regionale.

    Impianti di climatizzazione (climatizzatori, pompe di calore)

    Sono soggetti al controllo di efficienza energetica tutti gli impianti contenenti sia F-Gas che ODS (tipologie di gas refrigeranti), con potenza uguale o maggiore i 12 kW.

    Per ottenere un esito positivo del controllo di efficienza energetica, per queste tipologie di impianto, oltre che alla sanificazione batterica periodica (manutenzione), si devono eseguire anche i controlli riportati nel DPR 74/2013 il quale, come sopra, stabilisce la periodicità della certificazione dell’impianto indicata da ogni Regione.

    Operazioni unità esterna:

    • Controllo visivo generale;
    • Pulizia griglie e prese d’aria;
    • Pulizia batteria;
    • Verifica assorbimento e controllo tensione;
    • Verifica dispositivi di piazzamento e fissaggio dell’unità;
    • Verifica serraggi connessioni elettriche;
    • Verifica serraggi connessioni gas refrigerante;
    • Lubrificazione perno del ventilatore;
    • Controllo del surriscaldamento o sottoraffreddamento o comunque di funzionamento;
    • Controllo e/o eliminazione vibrazioni parti mobili e supporti motore;
    • Verifica dell’efficienza dello scarico condensa (per utilizzo in pompa di calore);

    Operazioni unità interna:

    • Controllo visivo generale;
    • Pulizia e trattamento antibatterico dei filtri, o loro sostituzione (da valutare);
    • Pulizia e trattamento antibatterico della batteria;
    • Verifica della resa (ΔT);
    • Verifica dell’efficienza dello scarico condensa (per utilizzo in freddo);
    • Verifica serraggi connessioni elettriche;
    • Controllo e/o eliminazione vibrazioni parti mobili;
    • Lubrificazione cuscinetti ventilatore;
    • Controllo funzionamento telecomando ed eventuale sostituzione pile (da valutare);
    • Accensione impianto e prove a caldo e/o freddo.

      Disbrigo pratiche:

      • Fornitura e compilazione schede anagrafiche 4.4 delle apparecchiature ad integrazione del libretto di impianto
      • Rilascio allegato III (rapporto di controllo)
      • Inserimento dati nel catasto elettronico regionale.

        Da non dimenticarsi che solitamente su impianti con potenza maggiore ai 12 kW, il quantitativo di gas refrigerante all’interno di essi supera il limite indicato dal Regolamento (CE) 517/2014 ed il DPR 147/2006, pertanto l’impianto potrebbe anche rientrare nella categoria ” Gestione gas refrigeranti ” e di conseguenza la parte operativa e la parte burocratica dovranno essere implementate anche dalle voci sottostanti:

        • Adempimenti F-GAS
          Dal punto di vista operativo è prevista la ricerca di eventuali perdite di gas refrigerante; sul piano burocratico è necessaria la dichiarazione dell’impianto all’ISPRA oltre che la registrazione al Portale F-GAS.
        • Adempimenti ODS
          Dal punto di vista operativo anche qui è prevista la ricerca di eventuali perdite di gas refrigerante; sul piano burocratico è sufficiente solo il rilascio e/o compilazione registro apparecchiatura.

        Impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili

        La norma UNI 10683 definisce i requisiti per la verifica, installazione e manutenzione degli impianti a biomassa, stabilendo la necessità di controlli periodici obbligatori e procedure specifiche per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto.

        Tali operazioni consistono:

        • nella presa visione della documentazione tecnica di installazione e dei rapporti delle manutenzioni effettuate in precedenza (la mancanza di tali documenti deve essere menzionata in forma scritta nel rapporto di controllo e manutenzione);
        • nell’esame visivo del locale di installazione che ne verifichi i requisiti prescritti;
        • nell’esame visivo dello stato di conservazione dell’apparecchio;
        • nell’esame visivo del camino e del canale da fumo.

        A questi controlli si aggiungono alcune verifiche strumentali, ossia eseguite con attrezzature e rilevatori specifici, riguardanti l’assenza di reflussi di fumi all’interno dei locali o di perdite dai condotti di scarico.
        Per l’analisi più puntuale e dettagliata si ricorre alla videoispezione.

        Tutti gli impianti a biomassa di qualsiasi potenza devono essere registrati nel catasto elettronico regionale ed essere dotati di libretto di impianto nel quale il manutentore indica le operazioni effettuate nel corso degli anni.

        Attualmente il DPR 74/2013 esclude gli impianti a biomassa dalla compilazione del rapporto di efficienza energetica ma lo stesso è in fase di aggiornamento. Nel frattempo alcune Regioni hanno integrato le disposizioni dettate dal DPR 74/2013, con disposizioni regionali specifiche, volte a disciplinare le attività di manutenzione degli impianti a biomassa.

        E’ importante tenere presente che, operando anche nell’area del basso Piemonte, quest’ultima prevede che al termine dell’intervento di manutenzione ordinaria, il controllo di efficienza energetica venga effettuato ed il rapporto di efficienza energetica sia compilato e registrato sul catasto elettronico regionale (CIT).

        Disbrigo pratiche:

        • Fornitura e compilazione schede anagrafiche delle apparecchiature ad integrazione del libretto di impianto
        • Rilascio rapporto di efficienza energetica
        • Inserimento dati nel catasto elettronico regionale.
          Regolamento303-2008-Gas-Fluorurati-Effetto-Serra_bw
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          Sabato 08:30 - 17:00
          Domenica* 9:00 - 13:00
          *solo durante il periodo invernale e per i soli clienti che hanno aderito al piano di manutenzione KASKO+ e che hanno acquistato il voucher Servizio Tecnico Domenicale.

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